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Governo elettronico Svizzera
Comitato direttivo
II Comitato direttivo è responsabile dell'attuazione coordinata della strategia di Governo elettronico
in Svizzera.
II Comitato direttivo è composto in totale di nove rappresentanti, segnatamente tre rappresentanti
della Confederazione, tre rappresentanti dei Cantoni e tre rappresentanti delle Città o dei Comuni.
II capo del DFF presiede il Comitato direttivo. Per il resto il Comitato direttivo si costituisce da
se.
Membri:
- Consigliere federale Hans-Rudolf Merz, Dipartimento federale delle finanze (DFF), Presidenza
- Presidente della Confederazione Doris Leuthard, Dipartimento federale dell'economia (DFE)
- Cancelliera della Confederazione Corina Casanova, Cancelleria federale (CF)
- Consigliere di Stato François Marthaler, Cantone Vaud
- Consigliere di Stato Marcel Schwerzmann, Cantone Lucerna
- Cancelliere dello Stato Rainer Gonzenbach, Cantone Turgovia
- Deputato Peter Bernasconi, Membro del comitato dell’Associazione dei Comuni Svizzeri
- Sindaco Roland Kuttruff, Comune di Tobel-Tägerschen (TG)
- Sindaco Ernst Wohlwend Città di Winterthur (ZH)
Compiti:
- Definire e aggiornare il catalogo dei progetti prioritari (prestazioni e condizioni);
- istituire organizzazioni responsabili dell'attuazione dei progetti prioritari e sostenerle, se del caso, nell'elaborazione delle convenzioni speciali ai sensi dell'articolo 17;
- prendere atto delle convenzioni speciali che gli sono sottoposte dalle organizzazioni responsabili;
- dirigere e sorvegliare l'attuazione della strategia, in particolare anche l'attività legislativa di
cui all'articolo 6, decidere in merito all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e di
attuazione e verificare periodicamente i progressi delle misure di attuazione; - fungere da mediatore nelle divergenze di opinione tra parti contraenti e adoperarsi a favore di un accordo amichevole;
- informare in merito alle sue decisioni il Consiglio federale, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), l'Unione delle Città svizzere, l'Associazione dei Comuni svizzeri e altri servizi interessati;
- designare i membri del Consiglio di esperti ai sensi dell'articolo 11.
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